BomberDede ha scritto: 13/09/2018, 10:02Ancora qui per balle di ristrutturazione e Irpef:
la casa è del papà della futurasignoraBomber e, ad ora, è vuota senza nessuno residente dentro.
dobbiamo iniziare i lavori che verrano fatti a nome del sopracitato babbo della futurasignoraBomber in quanto proprietario (e poichè noi non abbiamo spazio irpef per la detrazione) quindi tutte fatture e bonifici fatti a suo nome.
il contratto edile stipulato con l´azienda va anche quello fatto a nome del sig Padre o può essere anche a nome dei signori Bomber stessi?
@Bonaz ancora una volta richiedo il tuo esperto parere
Non è molto chiara la cosa, io per sicurezza farei intestare tutto a nome di chi richiede la detrazione.
Qua c'è la guida ufficiale:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... e_2018.pdf
1.4.3.
1)
.....l’Agenzia delle Entrate ha fornito il tanto atteso chiarimento, contenuto nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017. In tale circolare viene indicato che “Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che
non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l’invio della comunicazione al centro operativo di Pescara, fin quando prevista), nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1 e circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).”L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni esempi di possibile “gestione” delle annotazioni dei nominativi su bonifici e fatture, partendo sempre dalla considerazione che entrambi i soggetti hanno diritto alla detrazione (pertanto possono accedere alla detrazione).Il primo caso è quello in cui
solamente il soggetto A è indicato nelle fatture e nei bonifici; pertanto in prima battuta la detrazione compete al soggetto A, anche se la detrazione potrà essere applicata al soggetto B a condizione che provveda ad indicarlo in fattura (ovviamente il soggetto B potrà applicare la detrazione al 100% ovvero suddividere la detrazione tra A e B sulla base dell’onere effettivamente sostenuto).Ad identica soluzione si giunge nel caso in cui
tutta la documentazione è intestata al soggetto B mentre si vorrebbe che la detrazione venisse applicata al soggetto A (si tratta pertanto della situazione opposta alla precedente).
2) direttamente dall'Agenzia delle EntratePossono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
3)La detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia spetta a tutte le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
La detrazione spetta, inoltre, al familiare convivente (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture (
Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). E’ necessario, in ogni caso, che la convivenza sussista fin dal momento in cui hanno inizio i lavori (
Risoluzione 06.05.2002 n. 136) . L’Agenzia delle Entrate, con la
Circolare 12.06.2002 n. 50 risposta 5.1, ha ulteriormente ribadito che: “… non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza”. Per rispondere al suo quesito, se il suo papà convive con lei nell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, così come attestato anche dallo
stato di famiglia o dal certificato di residenza, si ritiene che, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti, lei possa
detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione, a condizione che l’immobile sia “a disposizione” del nucleo familiare ed in esso si possa esplicare, in linea di principio, il rapporto di convivenza. Diversamente, se nell’immobile oggetto dei lavori non si esplica il rapporto di convivenza, per fruire della detrazione è necessario: - che venga stipulato un contratto di comodato, regolarmente registrato;
- che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, in questo caso il suo papà. Le
fatture ed i bonifici devono essere intestati al soggetto che sostiene la spesa e che è legittimato ad usufruire della detrazione, mentre le eventuali abilitazioni amministrative, richieste dalla vigente normativa edilizia, possono anche essere intestate al proprietario dell’immobile. Si ricorda che nel bonifico dovrà essere sempre indicata la causale del versamento (Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione fiscale e il codice fiscale, o numero di partita Iva, del beneficiario del pagamento.